mercoledì, Dicembre 25, 2024
Approfondimenti

Gli aiuti di Stato alle imprese italiane dalla Commissione

868 milioni di euro per i datori di lavoro privati

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti italiano da € 868 milioni per ridurre il costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro privati.
La decisione riguarda i settori che più sono stati colpiti dalla pandemia, in particolare:

  • Turismo
  • Terme
  • Commercio
  • Cultura
  • Tempo libero

I criteri stabiliti

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo  per le misure di aiuto di Stato.
Gli aiuti, che mirano a preservare i livelli di occupazione, consisteranno in un’esenzione dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 25 maggio al 31 dicembre 2021.
L’importo massimo di aiuti che può essere concesso è pari al doppio del contributo non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
I beneficiari ammissibili non potranno licenziare dipendenti fino al 31 dicembre 2021.
La violazione di tale divieto comporterebbe la revoca dell’aiuto (con effetto retroattivo) e l’impossibilità di chiedere il beneficio dei supplementi retributivi (Cassa Integrazione).
La Commissione ha constatato che il regime è conforme alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto:

  • non supererà i 1,8 milioni di euro per impresa e
  • sarà concesso entro il 31 dicembre 2021.

Aiuti di Stato: ammissibili per la giurisdizione europea?

Secondo il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea:

Articolo 107

Comma 1: Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Comma 2: Sono compatibili con il mercato interno: […] b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

Comma 3: Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: […] b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

Articolo 108

Comma 1: La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

La Commissione ha pertanto concluso che la misura in essere è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con gli articoli sopra citati e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare l’impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui.

Registro degli aiuti di Stato in Italia e in Friuli Venezia Giulia

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63720 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

In tale registro è possibile visualizzare e selezionare gli aiuti concessi negli anni in base alla propria nazione, regione e territorio di appartenenza.

Ecco quelli per il Friuli Venezia Giulia:


Interessati a scoprire le opportunità di finanziamento per le PMI?
A questo link della Commissione europea è possibile approfondire l’argomento: